Gas: dall'1 gennaio 2024 stop all'IVA agevolata
È scaduta il 31.12.2023 l'agevolazione IVA al 5%, che era stata introdotta durante la crisi energetica del biennio 2021/2022. Le imprese che possono pagare IVA al 10% anzichè al 22% faranno bene a verificare che il fornitore, in questa fase di cambio, applichi l'IVA correttamente.
Qui di seguito riepiloghiamo le fattispecie che prevedono l'applicazione dell'IVA 10%:
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Imprese di cui al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modificazioni (imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili, come individuate nei gruppi dal IV al V dai decreti ministeriali 29.10.1974 e 31.12.1988, recanti la tabella dei coefficienti di ammortamento e il gas naturale e/o l’energia elettrica fornito/a viene utilizzato/a per uso industriale nell’attività economica di impresa)
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Imprese agricole, di cui al n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n.633; che il gas e/o l’energia elettrica è destinato/a per uso d’impresa agricola come sopra specificato
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Gas naturale utilizzato per la produzione di energia elettrica (n. 103 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modificazioni)
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Gas naturale utilizzato per la produzione combinata di energia elettrica e calore (cogenerazione) e che ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% previsti al numero 103 della parte III della tabella A, allegata al DPR n.633/1972 (e successive modificazioni) limitatamente al corrispettivo relativo alla quota di gas metano destinata alla produzione di energia elettrica